Dal 1939 – con la Legge 23/11/39 n. 1815 che rappresentava una semplice autorizzazione alla tenuta dei documenti di lavoro delle aziende – per quarant’anni l’attività dei consulenti del lavoro è stata esercitata senza l’istituzione di un esame di abilitazione, né, quindi di un albo professionale che ne concretizzasse la relativa figura professionale.

Il riconoscimento ufficiale, con la Legge 11/01/79 n. 12, è sicuramente il premio per la definitiva consacrazione di questa professione nel nostro ordinamento, definendo con la necessaria precisione l’area di intervento del consulente del lavoro. La legge, infatti, introduce tutti gli elementi inderogabili per l’abilitazione all’esercizio della professione.

La definizione ufficiale della nuova figura del consulente del lavoro, in realtà, altro non è che il riconoscimento di una costante evoluzione della professione e di un notevole ampliamento delle attività: si passa dalla semplice elaborazione delle retribuzioni a funzioni di consulenza aziendale sempre più specializzate, fino, in alcuni casi, alla gestione del personale all’interno dell’azienda. Inoltre, la quasi totalità dei “consulenti tecnici del giudice”, a cui i magistrati affidano le perizie in materia di lavoro, sono consulenti del lavoro.

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