L’Agenzia Entrate, in data 30 aprile 2018, con la Circolare n. 8/E e con il provvedimento n. 89757, ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra privati, di cessioni di carburanti, di subappalti e ha stabilito le modalità di applicazione dell’e-fattura.
L’obbligo di fatturazione elettronica è stabilito a partire dal 1° gennaio 2019, con effetto anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative alle cessioni di benzina e di gasolio per autotrazione destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore nonché relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
In merito alla cessione di carburanti, non risulterà obbligatoria l’indicazione del modello e della targa del veicolo (diversamente dalla “scheda carburante”); rimarrà comunque facoltativo l’inserimento di tali dati ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità ad un determinato veicolo.
Si ricorda che per beneficiare della detrazione dell’IVA e la deduzione del costo gli acquisti dovranno essere effettuati con carta di credito, bancomat, assegni, bonifici o altre forme tracciate, resta escluso pertanto l’utilizzo del contante.