Con la modifica dell’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito è anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (in precedenza il termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il
diritto è sorto).
Conseguentemente viene “aggiornato” anche il termine di annotazione delle fatture d’acquisto/bollette doganali previsto dall’art. 25, DPR n. 633/72. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura/boletta doganale e con riferimento al medesimo anno.