Dall’1.1.2017 il tasso di interesse legale passa dal 0,2% al 0,1%.
Tale variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione dell’usufrutto vitalizio, nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.
Contestualmente alla riduzione del tasso legale sono stati “rivisti” i coefficienti utilizzabili per la determinazione del valore dell’usufrutto.

La modifica interessa, in particolare, una serie di rapporti economici tra le parti disciplinati dal Codice Civile, tra cui ad esempio:
• danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224);
• interessi nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1282);
• interessi compensativi sul prezzo (art. 1499);
• anticipazione all’affittuario (art. 1652);
• interessi sulle somme riscosse, contratto di mandato – a carico del mandatario (art. 1714);
• spese e compenso del mandatario (art. 1720);
• interessi, contratto di mutuo (art. 1815);
• interessi, conto corrente (art. 1825).

La modifica del tasso di interesse legale opera anche in materia di locazione immobiliare, relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.

Il tasso legale si riflette altresì sulla determinazione degli interessi dovuti al fine di regolarizzare, tramite il ravvedimento operoso (ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97) , le omissioni / irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.).

La riduzione del tasso di interesse legale si traduce dall’1.1.2017 in una riduzione del costo del ravvedimento.

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