A decorrere dai contratti stipulati dal 12.08.2012 è stato introdotto il principio della responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.
La responsabilità viene meno laddove l’appaltatore/committente acquisisca la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore.
La documentazione può consistere anche nell’autocertificazione dell’impresa.