A decorrere dal 2010, per effetto dell’art. 10, DL n. 78/2009 la compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui, che può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

Il visto di conformità per la compensazione del credito IVA può essere apposto solo dai seguenti soggetti: dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.

 

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