| Martedì 28 Aprile 2009 10:18 |
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Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro Art. 11 L'albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un consiglio composto da cinque a nove membri effettivi eletti dagli iscritti nell'albo a norma del successivo articolo 15. Il consiglio è composto di cinque membri effettivi se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette membri effettivi se superano i cento ma non i trecento, di nove membri effettivi se superano i trecento. Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione. I componenti del consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili. Art. 12 Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente, il segretario e il tesoriere. Art. 13 Il presidente ha la rappresentanza del consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio, e rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti. Art. 14 Il consiglio provinciale: b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro; c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio della professione; d) esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime; e) adotta i provvedimenti disciplinari; f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale; g) delibera la convocazione dell'assemblea; h) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonchè la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni; i) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale. Art. 15 Il consiglio provinciale è eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Art. 16 Il consiglio provinciale è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi. Art. 17 Il consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità. Art. 18 L'assemblea degli iscritti nell'albo della provincia elegge il consiglio provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo. Art. 19 Presso ogni consiglio provinciale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti, che nominano al loro interno un presidente. |
Studio Righetto Riccardo
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