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Legge istitutiva Consulenti del Lavoro
Martedì 28 Aprile 2009 10:18

Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro
(G.U. 20 gennaio 1979, n.12)

Art. 11
(Composizione del consiglio provinciale)

L'albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un consiglio composto da cinque a nove membri effettivi eletti dagli iscritti nell'albo a norma del successivo articolo 15. Il consiglio è composto di cinque membri effettivi se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette membri effettivi se superano i cento ma non i trecento, di nove membri effettivi se superano i trecento. Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione. I componenti del consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

Art. 12
(Cariche del consiglio provinciale)

Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 13
(Attribuzioni del Presidente del consiglio provinciale)

Il presidente ha la rappresentanza del consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio, e rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.

Art. 14
(Attribuzioni del consiglio provinciale)

Il consiglio provinciale:
a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;

d) esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale;

g) delibera la convocazione dell'assemblea;

h) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonchè la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;

i) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale.

Art. 15
(Elezione del consiglio provinciale)

Il consiglio provinciale è eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio provinciale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

Art. 16
(Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di consigliere)

Il consiglio provinciale è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.
I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Art. 17
(Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale)

Il consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.
In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.

Art. 18
(Assemblea degli iscritti)

L'assemblea degli iscritti nell'albo della provincia elegge il consiglio provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei conti.

Art. 19
(Collegio dei revisori dei conti)

Presso ogni consiglio provinciale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti, che nominano al loro interno un presidente.
I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili.
Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

 

Studio Righetto Riccardo

Consulente del Lavoro

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