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Lunedì 04 Gennaio 2010 18:49 |
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A decorrere dal 2010, per effetto dell’art. 10, DL n. 78/2009 la compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui, che può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
Il visto di conformità per la compensazione del credito IVA può essere apposto solo dai seguenti soggetti: dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.
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Martedì 06 Ottobre 2009 14:59 |
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Indice del mese di LUGLIO 2009 = 135,3
Variazione percentuale rispetto al mese precedente = +0,0
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente = -0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = +3,9
Indice del mese di AGOSTO 2009 = 135,8
Variazione percentuale rispetto al mese precedente = +0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente = +0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = +4,1 |
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Martedì 06 Ottobre 2009 11:03 |
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E' fissato al 29 novembre 2009 il termine entro il quale i professionisti iscritti in Albi o elenchi istituiti con legge dello Stato sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) ed a comunicare il relativo indirizzo ai relativi Ordini/Collegi.
Si rammenta che in luogo della PEC è consentito l’utilizzo di un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che siano in grado di certificare la data e l’ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, l'integrità del contenuto delle comunicazioni nonché l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Presso lo studio sono disponibili ulteriori informazioni in merito a questo nuovo strumento e proposte per l'attivazione.
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Martedì 28 Luglio 2009 17:53 |
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Entro il prossimo 31.7.2009, sono tenuti a presentare il mod. 770 esclusivamente in forma
autonoma ed in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato):
- i sostituti d’imposta che nel corso del 2008 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, provvigioni e redditi diversi;
- i condomini che nel corso del 2008 hanno corrisposto compensi per servizi d’appalto/d’opera effettuati nell’esercizio d’impresa, per i quali è stata operata la ritenuta a titolo d’acconto del 4%.
Il 31.7 costituisce il termine di presentazione sia per il mod. 770 ORDINARIO che per il
mod. 770 SEMPLIFICATO.
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Lunedì 15 Giugno 2009 17:57 |
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"... i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000,00 per ciascuna annualità" risultano detraibili dall'imposta.
La detrazione spetta anche per l'acquisto dei diritti reali diversi dalla piena proprietà, a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale.
Se l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è acquistata da più soggetti, la detrazione nel limite di euro 1.000,00 deve essere ripartita fra i comproprietari, in base alla percentuale di proprietà.
La detrazione massima spettante risulta essere di 190,00 euro se proprietario unico e 95,00 euro se due proprietari al 50%. |
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Martedì 28 Luglio 2009 17:49 |
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Indice del mese di GIUGNO 2009 = 135,3
Variazione percentuale rispetto al mese precedente = +0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente = +0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = +4,2 |
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Giovedì 28 Maggio 2009 08:30 |
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La legge finanziaria per il 2008 ha prorogato anche per il periodo d’imposta 2008 la detrazione d’imposta, nella misura del 19%, per le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asilo nido da parte dei figli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.
Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 632 euro: lo sconto massimo d’imposta è perciò pari a 120,08 euro (pari al 19% di 632 euro). Il beneficio spetta per le rette pagate, per ogni figlio, per la frequenza di asili nido sia pubblici che privati.
La detrazione segue il principio di cassa e compete in relazione alle spese sostenute nel periodo di imposta indipendentemente dall’anno scolastico cui si riferiscono.
La documentazione della spesa può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento e va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto.
Se il documento di spesa è intestato al bambino o ad uno solo dei due coniugi è possibile indicare la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto annotandola sul documento stesso.
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