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Giovedì 13 Ottobre 2011 09:56 |
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Le fatture emesse dai terzisti a fine settembre per le lavorazioni eseguite nel mese devono indicare la nuova aliquota Iva del 21%, anche se i beni sono stati consegnati al committente dal 1° al 16 settembre 2011. Non si tratta di una compravendita; quindi, ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, necessario per stabilire la percentuale Iva da applicare, sono irrilevanti le date di consegna indicate nei documenti di trasporto dei semilavorati o di prodotti finiti, risultanti dalle trasformazioni. Di a De Stefani - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/nhJ75 ALCUNI DIRITTI RISERVATI (CC BY-NC-SA - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it)
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Venerdì 16 Settembre 2011 09:01 |
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Da domani, 17 settembre 2011, entrerà in vigore l'aliquota IVA del 21% che andrà a sostituire l'attuale al 20%.
Le operazioni saranno soggette alla nuova aliquota del 21% distinguendo tra prestazioni di servizi e cessioni di beni, nel primo caso se l'emissione della fattura avviene dopo il 17 settembre 2011 sarà soggetta per intero al 21%, nel sencodo caso si dovrà fare attenzione alla data di emissione del D.D.T. ci troveremo quindi a dover gestire due aliquote a seconda se il D.D.T. è stato emesso prima o dopo l'entrata in vigore della nuova norma.
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Martedì 06 Settembre 2011 08:12 |
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A decorrere dal 13.8.2011, l’art. 2, comma 4, DL n. 138/2011, c.d. “Manovra di Ferragosto”, ha
ridotto ad € 2.500 il limite per l’utilizzo:
- del denaro contante;
- degli assegni bancari o postali / circolari e dei vaglia postali o cambiari;
- dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Si ricorda che è obbligatoria la dicitura "non trasferibile" sugli assegni di importo superiore a 2.500 Euro. |
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Venerdì 15 Luglio 2011 08:44 |
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Indice del mese di GIUGNO 2011 = 102,6
Variazione percentuale rispetto al mese precedente = +0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente = +2,7
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = +4,1 |
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Giovedì 14 Aprile 2011 10:44 |
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Il Mod. 770 SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2010 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2010 per il periodo d’imposta precedente.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 1° agosto 2011 (in quanto il 31 luglio è festivo), presentando il Mod. 770/2011 SEMPLIFICATO.
Il Mod. 770 ORDINARIO deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2010 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 1° agosto 2011 (in quanto il 31 luglio è festivo), presentando il Mod. 770/2011 ORDINARIO.
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Giovedì 14 Luglio 2011 14:08 |
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Il mod. 770, sia semplificato che ordinario va inviato esclusivamente in forma autonoma ed in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato) e il relativo termine di presentazione è stato fissato dal DL n. 207/2008 entro il 31.7 di ogni anno.
Considerato che nel 2011:
- il 31.7 cade di domenica e quindi detto termine slitta all’1.8;
- dall’1.8 al 20.8 opera la c.d. “Proroga di Ferragosto” disposta dal DPCM 12.5.2011;
il termine di presentazione del mod. 770/2011 è fissato al 22.8.2011, il 20.8 cade di sabato.
Il mod. 770 SEMPLIFICATO va utilizzato da:
- sostituti d’imposta che nel corso del 2010 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, provvigioni e redditi diversi;
- condomini che nel corso del 2010 hanno corrisposto compensi per servizi d’appalto/d’opera effettuati da imprese, per i quali è stata operata la ritenuta a titolo d’acconto del 4%.
Si evidenzia inoltre che, nel mod. 770/2011 banche e Poste sono tenute ad evidenziare anche le ritenute operate sugli importi relativi ai bonifici per i quali l’ordinante ha indicato di voler beneficiare della detrazione del 36% o 55%.
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Martedì 07 Settembre 2010 08:19 |
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La Legge n. 136 del 13 agosto 2010 integra alcune disposizioni del Testo Unico Sicurezza prevedendo l'inserimento di nuovi elementi nella tessera di riconoscimento della quale devono essere muniti i lavoratori operanti in appalto o subappalto.
Dal 7 settembre 2010:
- la tessera di riconoscimento della quale l'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve munire i propri lavoratori deve contenere:
- le generalità del lavoratore.
- fotografia del lavoratore,
- l'indicazione del datore di lavoro.
- la data di assunzione,
- in caso di subappalto, l'autorizzazione;
- la tessera di riconoscimento della quale devono munirsi i lavoratori autonomi qualora operino in un luogo nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, deve contenere:
- le proprie generalità,
- la propria fotografia,
- l'indicazione del commettente.
Le sanzioni vanno da 100 a 500 euro a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore e da 50 a 300 euro a carico del dipendente in caso di mancata esibizione della tessera. |
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