| Martedì 28 Aprile 2009 10:17 |
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Codice Deontologico dei Consulenti del Lavoro
2 - Le norme incluse nel presente codice hanno carattere prescrittivo. Ogni azione e omissione in contrasto con esse e comunque disdicevoli al decoro e al corretto esercizio della professione di Consulente del lavoro sono punibili ai sensi di quanto previsto dal titolo IV della legge 11 gennaio 1979 n.12. Valori professionali 3 - Compito del Consulente del lavoro è di svolgere per conto di qualsiasi titolare del rapporto di lavoro, l'assistenza e le prestazioni previste dalla legge in materia di lavoro, previdenza, assistenza sociale dei lavoratori dipendenti e autonomi nonché, su delega e in rappresentanza degli interessati, le funzioni affini, connesse e conseguenti a quelle indicate, e le relative attività di consulenza. 4 - Costituisce obbiettivo sociale della professione di Consulente del lavoro che le funzioni indicate nell'art. 3 siano compiute in conformità alle leggi, ai regolamenti, ai contratti collettivi, e in genere alla normativa del lavoro al fine di assicurare alla collettività la migliore disciplina delle relazioni di lavoro e delle attività connesse. Norme generali 5 - L'autonomia professionale del Consulente del lavoro va difesa dagli esercenti la professione. E' considerato dovere professionale operare in modo che le attività professionali svolte, sia singolarmente sia nelle forme associative o societarie consentite dalla legge, siano libere da condizionamenti o da interferenze da soggetti pubblici e privati. 6 - Il Consulente del lavoro è tenuto a curare la propria preparazione professionale ed aggiornare costantemente la propria conoscenza delle discipline, leggi, regolamenti, normative, ecc. che formano la base cognitiva della professione, sia in relazione ai principi sia allo sviluppo concreto delle norme applicabili ai rapporti che gli sono affidati. Sono considerate mancanze disciplinari l'errore e l'omissione nelle attività indicate all'art. 3 commessi per ignoranza, inosservanza o arbitraria interpretazione di norme vigenti. 7 - E' considerato dovere professionale del Consulente del lavoro prendere parte ai corsi di qualificazione e aggiornamento istituiti dall'Ordine o dalle Associazioni professionali al fina di assicurare un esercizio tecnicamente elevato della professione nell'ambito nazionale e nei paesi della Comunità Economica Europea, nonché sostenere le iniziative di qualificazione professionale promosse dalla categoria. 8 - Il Consulente del lavoro deve fattivamente contrastare qualsiasi forma di abusivismo professionale, ed è tenuto a segnalare al Consiglio Provinciale ogni caso di cui venga a conoscenza, per la salvaguardia della professione medesima. 9 - Il Consulente del lavoro esercita la professione nel rispetto dei principi di correttezza, riservatezza, obbiettività e disponibilità, qualificandosi con il proprio titolo professionale. 10 - Al Consulente del lavoro si richiedono probità e decoro ed una condotta di vita tale da non arrecare discredito al prestigio della categoria professionale. 11 - Il Consulente del lavoro che ricopre, o ha ricoperto, funzione pubbliche, sindacali o istituzionali di categoria, non deve avvalersi di tali posizioni per procurarsi clientela a danno dei colleghi od altri indebiti vantaggi, né proporsi al pubblico in veste professionale diversa da quella dei colleghi. Rapporti con la clientela 12 - Al Consulente del lavoro è vietato di attuare qualsiasi forma di pubblicità, salvo quella esclusivamente rivolta alla corretta informazione al pubblico del titolo professionale e della specializzazione nonché dell'ambito territoriale dell'esercizio, ed inoltre di accettare e di favorire forme di pubblicità svolte a suo favore da parte di associazioni, enti, organizzazioni, aziende, sindacati o altro. 13 - Il Consulente del lavoro deve adoperarsi affinché il mandato gli sia conferito quando possibile per iscritto. E' fatto divieto predisporre preventivi che confondano la prestazione professionale con la fornitura di servizi non professionali. 14 - Il carattere fiduciario e personale del rapporto professionale, nonché la tutela dell'interesse del cliente impongono al Consulente del lavoro l'assunzione dei soli compiti che è in grado di ,poter assolvere con la dovuta competenza, perizia ed efficacia. 15 - Il Consulente del lavoro non deve proseguire l'incarico qualora i comportamenti e le richieste del cliente o altri gravi motivi, ne compromettano il corretto e dignitoso svolgimento. In tal caso ha l'obbligo di declinare il mandato. 16 - Il Consulente del lavoro deve illustrare al cliente i problemi tecnici essenziali, nonché orientarlo motivatamente sulle strategie attuabili in relazione ai medesimi, esporgli gli eventuali rischi che esse comportano e chiedergli il suo orientamento sulle decisioni da prendere. 17 - La determinazione di compensi non inferiori a quelli minimi previsti dalla tariffa professionale e dalle altre norme in materia sono garanzia di serietà e di chiarezza professionale nel rapporto con i clienti. Pertanto il Consulente del lavoro deve attenervisi in maniera rigorosa. 18 - Il Consulente del lavoro è tenuto verso il cliente ad un atteggiamento di riservatezza in merito ai fatti e notizie inerenti alle attività a lui affidate, e a vigilare affinché i propri collaboratori e dipendenti osservino anch'essi tale atteggiamento in relazione alle notizie apprese nell'espletamento dei compiti. Rapporto con i colleghi e gli organismi di categoria 19 - Il comportamento del Consulente del lavoro s'ispira al principio della solidarietà categoriale, in vista dell'obiettivo di migliorare, mediante una attiva interazione tra gli esercenti, il livello della professione e l'utilità sociale delle attività specifiche di questa. 20 - Il Consulente del lavoro intrattiene con i colleghi rapporti professionale diretti o indiretti di parità, dignità, lealtà, collaborazione, ed evita di arrecare danno al singolo collega e discreto alla categoria. Deve inoltre favorire lo scambio di esperienze e notizie volte ad un qualificato approfondimento delle problematiche professionali, e contribuire, attraverso un rapporto attivo con i colleghi, all'elevazione dell'immagine sociale della professione. 21 - I Consulenti del lavoro che curino adempimenti, anche se in materie diverse, per uno stesso cliente, dovranno collaborare, in modo tale da escludere qualsiasi confronto sul piano della qualità e della tempestività delle prestazioni. Tale collaborazione dovrà aver cura di evitare che il cliente conferisca, per motivi di conflittualità, l'incarico totale un professionista a scapito dell'altro. 22 - I Consulenti del lavoro devono evitare comportamenti che possono sfociare in controversie con colleghi. Nell'eventualità della insorgenza di queste, ne cercheranno la possibile composizione amichevole all'interno dei propri organismi istituzionali. 23 - L'acquisizione di clientela tramite metodi sleali, millantanerie, o con la semplice riduzione dei compensi rispetto a quelli praticati da altro collega, costituisce lesione grave all'onore professionale. Potranno essere accettati, di massima, incarichi professionali soltanto da clienti non assistiti da colleghi. Diversamente, sarà possibile accettare l'incarico solo dopo aver contattato il collega per informarlo della proposta ricevuta. 24 - In caso di decesso di un collega, il Consulente del lavoro chiamato temporaneamente a proseguire le funzioni, comunica la propria accettazione al Consiglio Provinciale, offrirà per tutto il tempo necessario la massima disponibilità e collaborazione alla definizione delle pratiche dello studio. Analoga disponibilità sarà prestata al collega in contingente grave e accertata difficoltà a svolgere la propria attività professionale. 25 - Il Consulente del lavoro collabora attivamente con gli organismi istituzionali di categoria, ne segue le direttive e partecipa fattivamente agli incontri, degli iscritti all'Ordine. 26 - Il Consulente del lavoro favorisce l'inserimento, negli studi professionali, dei giovani praticanti che ne manifestino l'interesse. 27 - Il Consulente del lavoro deve fornire ai praticanti di studio un insegnamento adeguato, curandone direttamente la preparazione e favorendone, anche mediante l'attuazione di un corretto ed autonomo rapporto di collaborazione, l'inserimento in un futuro ruolo professionale. Rapporti con istituti, enti ed organizzazioni 28 - Nei rapporti con i rappresentanti della pubblica amministrazione, degli enti e di tutti gli organismi con cui viene a contatto per motivi di ordine professionale, il Consulente del lavoro deve comportarsi con dignità e chiarezza, nel rispetto delle reciproche funzioni e attribuzioni. 29 - Il Consulente del lavoro non deve in nessun caso, nei rapporti di cui all'art.28, assumere atteggiamenti in contrasto con il ruolo professionale o accettare rifiuti ingiustificati o situazioni lesive del proprio decoro. Verificandosi tali situazioni, è tenuto a riferire al Consiglio Provinciale per le eventuale decisioni in merito. 30 - Il Consulente del lavoro, che si trovi in rapporto di parentela, di amicizia, di familiarità con soggetti di cui all'art.28, in nessun caso deve avvalersi di tale situazione al fine di trarre vantaggi personali e tanto meno sollecitare incarichi o richiedere favori di alcun genere. 31 - Il Consulente del lavoro che riveste cariche in seno ai propri organismi provinciali, regionali o nazionali, è tenuto ad ottimizzare, a favore della categoria i rapporti con i soggetti di cui all'art. 28, sul piano della correttezza e delle pari dignità. 32 - Il Consulente del lavoro nei confronti dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro è tenuto compatibilmente con il proprio mandato professionale, ad un rapporto volto alla corretta applicazione delle norme contrattuali ed alla risoluzione delle situazioni di conflittualità. Rapporti con gli iscritti ad altri Ordini professionali 33 - Il Consulente del lavoro agisce con la massima disponibilità e reciprocità d'intenti nei rapporti con gli iscritti ad altri Ordini professionali, onde contribuire con il proprio apporto di cultura ed esperienza al raggiungimento dell'interesse comune nell'ambito dei valori professionali che gli sono propri. Opera altresì per la tutela delle proprie competenze professionali ed il rispetto di quelle riservate agli altri Ordini professionali, in vista dello scopo sociale di salvaguardare i legittimi interessi dei fruitori del servizio. 34 - Anche nei rapporti con gli iscritti ad altri Ordini professionali il Consulente del lavoro deve osservare tutte le norme del presente codice. 35 - Il Consulente del lavoro favorisce ogni forma di collaborazione con gli iscritti ad altri Ordini professionali nella realizzazione di tutte le attività svolte all'aggiornamento professionale ed alla repressione del fenomeno dell'abusivismo. 36 - Il Consulente del lavoro aderisce, unitamente ai professionisti di altre categorie, alle iniziative necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali comuni. Persegue l'affermazione e lo sviluppo sociale delle libere professioni onde favorire, nella valorizzazione e nel rispetto delle specifiche competenze, una sempre maggiore efficienza e internazionalizzazione delle attività di consulenza aziendale. |
Studio Righetto Riccardo
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